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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AVISCO

l. Costituzione e sede
E' costituita l'Associazione Culturale e professionale denominata AVISCO (Audio visivo scolastico: associazione per la ricerca la sperimentazione l'aggiornamento sugli audiovisivi scolastici), con sede in Brescia via Tosio 11; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell'associazione
L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazionedelle norme del presente statuto. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli c/o associazioni aventi scopi analoghi.

3. Durata dell'associazione
La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Scopi dell'Associazione
L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale e professionale, al fine di sollecitare la fruizione e la produzione degli audiovisivi nelle scuole di ogni ordine e grado ed in altre agenzie educative.
Al centro dell'atttività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e di altri educatori, nonché la produzione nel settore dei linguaggi audiovisivi. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni e centri che perseguono finalità che coincidono,
anche parzialmente, con i suoi scopi. A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà le seguenti attività:
Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze. congressi, dibattiti. mostre, inchieste, seminari, istituzione di mediateche,
proiezione di film documentari e rassegne.
Attività di formazione: corsi di aggiornamento e formazione in servizio per insegnanti ed altri educatori.
Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino., pubblicazione di convegni, di seminari, di studi e ricerche,
produzione di materiali audiovisivi e pacchetti multimediali a scopo didattico.

SOCI

5. Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
Potranno inoltre essere soci Associazioni, Circoli, Enti pubblici aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’AVISCO
I soci saranno classificati in due distinte categorie:
- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione della associazione;
- Soci Ordinari quelli che hanno versato la quota di iscrizione

6. Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L’accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

7. Doveri dei soci
L’ appartenenza alla associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai
suoi organi rappresentativi. secondo le competenze statutarie.

8. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno -tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed
obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità: a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
- gli esclusi possono ricorrere, entro un mese, avverso il deliberato di esclusione, mediante un processo arbitrale, nelle forme da
concordare con il Presidente dell’Associazione.

9. Organi dell' associazione
Organi dell'associazione sono:
l’ Assemblea;
il Consiglio Direttivo
il Presidente
i revisori dei conti;

ASSEMBLEA
10. Partecipazione all'Assemblea
L’associazione nell’Assemblea ha il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dell'esercizio entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di previsione per lo eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
- per decisioni del Consiglio Direttivo;
- su richiesta., indirizzata al Presidente, di almeno un terzo di tutti i soci
-ogni qualvolta lo ritenga il Presidente.

11. Convocazione della Assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni., mediante invito scritto o telefonico
indirizzato ai soci, a cura della presidenza in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

12. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il Numero dei soci presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo dalle deleghe in numero superiore a due. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario. L'Assemblea ordinaria delibera. sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità dì voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione. con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti., dissidenti o astenuti dal voto.

13. Forma di votazione dell'Assemblea
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto: il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

14. Compiti dell'Assemblea
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e i revisori dei conti;
- fissare su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua
competenza
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo:
in sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento della associazioni
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto,
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

15. Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sua finalità e secondo le direttive
dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario non eccedente la somma di L. -5.000.000 (cinquemilioni)
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti dìammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario in caso di necessità, verificare lapermanenza dei requisiti suddetti,
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano le attività della associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
- fungere, su richiesta del Presidente, da Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni., può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numeri dei presenti. In caso di parità di voti
prevale il voto del Presidente
Ogni socio ha accesso alla conoscenza diretta dei deliberati dell’Associazione.

16. Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a sette membri nominati dall'Assemblea ordinaria.
L'Assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri,
purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione- alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

17. Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono quattro componenti. Le funzioni di segretario saranno svolte da un membro del consiglio nominato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno due giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

PRESIDENTE

18. Compiti del Presidente
Il Presidente dell'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon funzionamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l' associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all' attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o p;.ù consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria
Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dalla Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave., tale giudicato dal Consiglio Direttivo il consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinari, convocata il più presto possibile.

REVISORI DEI CONTI

20. Compiti dei revisori dei conti
Ai revisori dei conti spetta., nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio
Direttivo.

21. Elezione dei revisori dei conti i revisori dei conti
Sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o
in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

FINANZE E PATRIMONIO

22. Entrate dell'associazione
Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell'ammissione alla associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria:
- Dalle quote annue ordinare da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo,
- da eventuali contributi straordinari., deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario:,
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti dicredito e da enti in genere;
- da sovvenzioni. donazioni o lasciti di terzi o di associati.
I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.
Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso e non sono restituibili, qualunque sia il momento dell'avvenuta
iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

NORME FINALI E GENERALI

24. Esercizi sociali
L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata a società., esperti di settore e/o terzo secondo le
deliberazioni del Consiglio Direttivo.

25. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento, l’Assemblea destinerà ad altre associazioni aventi gli stessi fini statutari il patrimonio dell’associazione
stessa.

26. Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno e da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

27. Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.